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D.Lvo 17/03/1995 n. 230

d) apprendisti e studenti di età inferiore a 16 anni.

3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti

3.1. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno sola- re, ad uno dei seguenti valori:

a) 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di dose efficace;

b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati al punto 2.1 del l'Allegato IV, per il cristallino, la pelle nonchè per le mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto punto.

3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del punto

3.1 sono classificati in Categoria B.

3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui alla lettera a) del punto 2.1 si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori al paragrafo 1 e ai punti 3.1 e 3.2.

3.4. Sono classificati in Categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Capo IV del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto qualificato.

4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro

4.1. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente punto 3.1 è classificata Zona Controllata.

4.2. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico nell'Allegato IV, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del punto 4.1, è classificata Zona Sorvegliata.

4.3. Le Zone Controllate e le Zone Sorvegliate sono segnalate utilizzando la segnaletica definita dalle norme di buona tecnica o comunque in maniera visibile e comprensibile. Le Zone Controllate sono delimitate e le modalità di accesso ad esse sono regolamentate.

5. Accertamenti dell'esperto qualificato

5.1. L'accertamento delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 deve essere effettuato da un esperto qualificato di cui all'art. 77 e da questi comunicato al datore di lavoro ai sensi dell'art. 80.

5.2. Nell'accertamento di cui al punto 5.1 si deve tener conto:

a) del rischio di esposizione interna ed esterna, secondo le modalità stabilite nell'Allegato IV;

b) del contributo delle esposizioni conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti che, senza comportare esposizioni accidentali e di emer genza, siano suscettibili di aumentare le dosi dei singoli derivanti dalla normale attività lavorativa programmata.

6. Sorveglianza fisica della radioprotezione

6.1. La sorveglianza fisica della radioprotezione deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 75, ove le attività svolte comportino la classificazione delle aree di lavoro in una o più Zone Controllate o in una o più Zone Sorvegliate oppure comportino la classificazione degli addetti alle attività come lavoratori esposti, anche di Categoria B, o come apprendisti e studenti ad essi equiparati ai sensi dei punti 3.3 e 3.4.

6.2. La sorveglianza fisica deve comunque essere effettuata nelle seguenti installazioni:

a) impianti nucleari di cui all'art. 7;

b) miniere di cui al Capo IV;

c) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'art. 33;

d) installazioni soggette al nulla osta di Categoria B ai sensi dell'art. 29;

e) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860;

f) installazioni soggette al nulla osta di Categoria A ai sensi dell'art. 28.

6.3. Fermo restando quanto stabilito al punto 6.1, la sorveglianza fisica può non essere effettuata per le installazioni di cui alle lettere d) ed e) del punto 6.2, quando sia data esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto qualificato nella relazione di radioprotezione di cui al comma 2 dell'art. 61 del presente decreto.

7. Valutazione delle dosi

7.1. La valutazione delle dosi ricevute o impegnate deve essere effettuata, in modo sistematico, dall'esperto qualificato mediante apparecchi o metodiche di misura di tipo individuale per i lavoratori classificati in categoria A.

7.2. Con motivata relazione, ai sensi dell'art. 80, l'esperto qualificato indica, per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, se le valutazioni individuali di cui al punto precedente siano impossibili o insufficienti, in quanto tecnicamente non significative in relazione al tipo ed alle caratteristiche delle sorgenti di radiazioni, alle specifiche modalità delle esposizioni ed alla sensibilità delle metodiche di misura.

7.3. Nei casi in cui sia stata ritenuta la non significatività tecnica delle valutazioni individuali, nella relazione di cui al punto 7.2 vengono indicati i criteri e le modalità specifiche con cui sono utilizzati, sempre ai fini delle valutazioni individuali di cui al punto 7.1, i dati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o quelli relativi a misurazioni individuali su altri lavoratori esposti classificati in categoria A.

8. Sorveglianza fisica ambientale nelle Zone Controllate e nelle Zone Sorvegliate

8.1. L'esperto qualificato, nell'ambito della sorveglianza fisica della protezione nelle Zone Controllate e nelle Zone Sorvegliate, deve effettuate le seguenti valutazioni nell'ambiente di lavoro:

a) della concentrazione volumetrica o superficiale dei radionuclidi contaminanti e della natura, stato fisico e forma chimica di essi;

b) della dose assorbita o della fluenza delle radiazioni, nonchè della natura e del fattore di qualità di esse.

9. Esposizioni eccezionali concordate

9.1. In situazioni che si presentano nel corso di operazioni normali, quando non si possano utilizzare altre tecniche che permettano di evitarlo, lavoratori classificati in Categoria A possono essere sottoposti ad esposizioni eccezionali concordate.

9.2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, possono adibire alle operazioni che comportano l'esposizione eccezionale concordata soltanto lavoratori scelti tra quelli preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell'età e dello stato di salute.

9.3. Non possono essere in nessun caso sottoposti ad esposizioni eccezionali concordate:

a) le donne in età fertile;

b) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi precedenti, per qualsiasi motivo, esposizioni comportanti dosi superiori ai valori dei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV.

9.4. Non possono altresì essere sottoposti ad esposizione eccezionale concordata i lavoratori che non si siano volontariamente dichiarati disponibili, dopo aver ricevuto dall'esperto qualificato un'informazione completa sui rischi e sulle precauzioni da adottare nel corso delle operazioni in questione.

9.5. Le modalità tecniche dell'esposizione eccezionale concordata debbono essere preventivamente approvate per iscritto dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione.

9.6. La dose ricevuta o impegnata a seguito di un'esposizione eccezionale concordata non deve in ogni caso superare il doppio dei valori dei limiti di dose fissati per anno solare ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV.

9.7. Alle esposizioni eccezionali concordate si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 ed al paragrafo 8 dell'Allegato IV. Allegato IV Determinazione ai sensi dell’articolo 96, dei limiti di dose, per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico, nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse.

0. Definizioni

0.1. Ai fini del presente allegato valgono, oltre a quelle di cui al Capo II, le seguenti definizioni:

a) Equivalente di dose (H): grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per i fattori di modifica di cui al par. 12;

b) Equivalente di dose efficace (Dose Efficace -E): somma degli equivalenti di dose medi nei diversi organi o tessuti, ponderati secondo quanto indicato al par. 13;

c) Limite annuale di introduzione (ALI): attività che, introdotta nell’organismo, comporta per l’individuo una dose impegnata pari al limite annuale appropriato;

d) Limite derivato di concentrazione di un radionuclide in aria (DAC): concentrazione media di un riadionuclide in aria, espressa in unità di attività per unità di volume, che, in un determinato periodo di esposizione, comporta un’introduzione per inalazione pari al limite di introduzione annuale ovvero comporta per il cristallino o la pelle un equivalente di dose pari al pertinente limite;

e) Dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto in un determinato periodo di tempo, di regola cinquant’anni per i lavoratori, in seguito all’introduzione di uno o più radionuclidi.

0.2. Il termine "dose", così come utilizzato nel presente decreto, deve essere inteso come "equivalente di dose" o "equivalente di dose efficace".

1. Limiti di equivalente di dose per esposizione globale e di equivalente di dose efficace per i lavoratori esposti

1.1. Il limite di equivalente di dose per esposizione globale per i lavoratori esposti è stabilito in 100 mSv in cinque anni solari consecutivi qualsiasi, con ulteriore condizione che non venga superato il limite di 50 mSv in un anno solare.

1.2. I limiti per l’equivalente di dose efficace sono pari al limite stabilito al punto 1.1 per l’esposizione globale.

2. Limiti di equivalente di dose per particolari organi o tessuti per i lavoratori esposti

2.1. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui al paragrafo 1, devono altresì essere rispettati, in un anno solare, i seguenti limiti per i lavoratori esposti:

a) 150 mSv per il cristallino;

b) 500 mSv per la pelle; se l’esposizione risulta da una contaminazione radioattiva cutanea, tale limite si applica all’equivalente di dose medio su qualsiasi superficie di 1cm2;

c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie.

3. Limiti di introduzione per inalazione per i lavoratori esposti

3.1. In caso di introduzione di radionuclidi per inalazione i limiti di equivalente di dose per i lavoratori esposti di cui al paragrafo 1 sono rispettati se le introduzioni di radionuclidi non superano, in cinque anni solari consecutivi qualsiasi, il doppio dei valori riportati nella colonna 3 della Tabella IV - 1, con l’ulteriore condizione che, in un anno solare, le introduzioni non superino i valori stessi.

3.2. Nel caso di miscele di radionuclidi in aria, i limiti di equivalente di dose di cui al paragrafo 1 per i lavoratori esposti sono rispettati se è verificata la seguente condizione, sia in cinque anni solari consecutivi e qualsiasi, sia in un anno solare: Ij = 1 j . KALIj dove: Ij è l’introduzione per inalazione in Bq del radionuclide j nel periodo considerato, quinquennio o anno solare; K è uguale rispettivamente a 2 se il periodo considerato è un quinquennio o ad 1 se il periodo è un anno solare; ALIj è il valore di introduzione riportato per l’inalazione del radionuclide j nella colonna 3 della Tabella IV-1.

4. Limiti derivati di concentrazione in aria

4.1. Nel caso di esposizione interna per inalazione, il rispetto dei limiti di introduzione, stabiliti per i lavoratori esposti ai sensi del paragrafo 3, è dimostrato ove siano verificate, congiuntamente, le condizioni seguenti, con le avvertenze di cui ai punti successivi:

a) le condizioni di lavoro o i dispositivi di protezione siano tali da assicurare l’uniformità dell’esposizione;

b) la concentrazione di radionuclidi in aria, su cinque anni solari consecutivi qualsiasi, non sia superiore a 2/5 dei valori riportati nella colonna 4 della Tabella IV-1, con l’ulteriore condizione che la concentrazione in aria non sia superiore, su un anno solare, ai valori stessi.

4.2. Per gli isotopi radioattivi dei gas nobili e per il Tritio (H3) elemento, i limiti stabiliti nei paragrafi nei paragrafi 1 e 2 per i lavoratori esposti sono rispettati ove siano verificate le condizioni di cui alle lettere 1) e b) del punto 4.1. Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera b) fanno eccezione i radionuclidi Ar39, Kr83m e Kr85 per i quali i limiti per i i lavoratori esposti sono rispettati se non vengono superati, in ogni anno solare, i valori delle concentrazioni in aria riportati nella colonna 4 della Tabella IV-1.

 

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